Art. 7
In vigore dal 13 nov 2017
1. A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell', paragrafo 2, è vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in Venezuela, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato II o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato II;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato II a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per uso in Venezuela;
c)
fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.
Storico versioni
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