Art. 4
In vigore dal 13 nov 2017
1. In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
i)
attrezzature militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali;
ii)
materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali o subregionali;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
c)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2063:oj#art-4