Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 3 nov 2017
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I gestori di SPIS a cui è stata notificata la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conformano ai requisiti da esso imposti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all', punti 5 e 6, per i quali ai gestori sono concessi 18 mesi di tempo.
3. I gestori di SPIS a cui è stata notificata la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si conformano ai requisiti da esso imposti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all', punti 5 e 6, per i quali sono concessi 18 mesi di tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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