Art. 1

Modifiche

In vigore dal 3 nov 2017
Modifiche Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è così modificato: 1. L' è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti: — il 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro nell'Unione, — il 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro nell'Unione, — una quota di mercato del 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;»; b) al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.»; c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verficare che essi continuino a soddifare i criteri sulla base dei quali è avvenuta l'indentificazione.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l'autorità competente e assicurano la conformità dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti negli articoli da 3 a 21, anche in termini di complessiva efficacia delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l'autorità competente per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.»; 2. L' è modificato come segue: a) il punto 14) è sostituito dal seguente: «14) per “sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)” si intende un sistema in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa;»; b) il punto 18) è sostituito dal seguente: «18) per “partecipante diretto” si intende si intende un soggetto giuridico che ha un rapporto contrattuale diretto con un gestore di SPIS, è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento;»; c) è inserito il seguente punto 18 bis): «18 bis) per “partecipante indiretto” si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici rilevanti sono limitati a: i) enti creditizi come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ii) imprese di investimento come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), iii) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e le cui funzioni corrispondano a quelle di un ente creditizio o di un'impresa di investimento dell'Unione, come definiti ai punti i) e ii), iv) autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, e le controparti centrali, gli agenti di regolamento, le stanze di compensazione e gli operatori del sistema così come definiti all', lettere c), d), e) e p) della direttiva 98/26/CE, v) istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica così come definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e all', punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)." (*2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, 30.4.2004, pag. 1)." (*3)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35)." (*4)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7).»;" d) sono inseriti i seguenti punti da 40) a 44): «40) per “amministratore indipendente” si intende un membro del Consiglio non esecutivo che non ha rapporti d'affari, familiari o di altra natura che determinino un conflitto di interessi in relazione allo SPIS o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non ha intrattenuto rapporti di questo tipo nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio; 41) per “consociata” si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consolidamento della società a fini di rendicontazione finanziaria; 42) per “situazione d'emergenza” si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di determinare la cessazione o l'interruzione di operazioni, servizi o funzioni dello SPIS, incluse interferenze o impedimenti al regolamento definitivo; 43) per “obblighi finanziari” si intendono obblighi giuridici sorti, nell'ambito dello SPIS, tra i partecipanti o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell'inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento; 44) per “misura correttiva” si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un'autorità competente per rimediare all'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o per evitare il suo ripetersi.»; 3. L'articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il gestore dello SPIS si dota di assetti di governo societario efficaci e documentati, delineanti linee di competenza e responsabilità chiare e dirette. Tali assetti sono posti a disposizione dell'autorità competente, dei titolari e dei partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La composizione del Consiglio assicura l'integrità e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS che di mercati finanziari in genere, tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione tiene altresì conto dei criteri di attribuzione delle responsabilità ai sensi della legislazione nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, ove consentito dalla legislazione nazionale, del Consiglio fanno parte membri non esecutivi, compreso almeno un amministratore indipendente.»; c) il secondo comma della sezione 7 è sostituito dal seguente: «Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e revisione interna), distinte l'una dall'altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al Consiglio.»; d) è inserito il seguente paragrafo 7 bis: «7 bis.   È necessaria l'approvazione del Consiglio per le decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dello SPIS e per i principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento SPIS. Come minimo, il Consiglio approva e riesamina annualmente il quadro integrato per la gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il quadro per il rischio operativo e il relativo piano di continuità operativa di cui, rispettivamente, agli articoli 15, paragrafo 1, e 15, paragrafo 5, il piano di risanamento e di ordinata liquidazione e il piano per la raccolta di capitale di cui, rispettivamente, agli articoli 5, paragrafo 4, e 13, paragrafo 6, il quadro relativo al rischio di credito e quello relativo al rischio di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, il quadro relativo alle garanzie che regola la gestione dei rischi di cui all'articolo 7, la strategia di investimento dello SPIS di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e il quadro relativo alla resilienza cyber di cui all'articolo 15, paragrafo 4 bis.»; 4. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il gestore dello SPIS definisce le operazioni e i servizi critici dello SPIS. Il gestore dello SPIS individua specifici scenari suscettibili di pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni e prestare tali servizi e verifica l'efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, a un'ordinata liquidazione. Esso riesamina le operazioni e i servizi critici dello SPIS con periodicità almeno annuale.Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano sostenibile finalizzato al risanamento dello SPIS e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e ordinata liquidazione indica, tra l'altro, in modo sintetico e concreto, le principali strategie di risanamento e ordinata liquidazione, ribadiscono le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrivono le misure necessarie ad attuare le principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità interessate le informazioni necessarie ai fini della pianificazione della risoluzione.»; 5. l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Rischio di credito 1.   Il gestore dello SPIS istituisce un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS. 2.   Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie sono effettuati nel corso dell'intera giornata, mediante l'utilizzo di informazioni tempestive e strumenti appropriati per la gestione del rischio. 2 bis.   Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS si assicura che: a) gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e b) vi siano risorse sufficienti a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 3 e 4, al più tardi al momento indicato alla lettera a). 3.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS con garanzia di regolamento, che nel corso di operazioni dello SPIS incorra in un'esposizione creditizia nei confronti dei propri partecipanti, copre detta esposizione nei confronti di ciascun partecipante mediante l'utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti. 4.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS senza garanzia di regolamento, ma i cui partecipanti siano esposti a rischi creditizi derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS, si dota di regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti forniscano risorse sufficienti, di cui al paragrafo 3, a copertura delle esposizioni creditizie derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS in relazione ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia. 5.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità da parte del gestore dello SPIS. Queste includono le regole e le procedure del gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai paragrafi 3 e 4.»; 6. l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Rischio di liquidità 1.   Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi. Il gestore dello SPIS fornisce ai partecipanti strumenti adeguati per gestire efficacemente la loro liquidità e monitora e agevola il regolare flusso di liquidità nel sistema, 2.   Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi e analitici che consentano di identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l'uso di liquidità infragiornaliera. 2 bis.   Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che: a) gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e b) vi siano risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 3 a 6, al più tardi al momento indicato alla lettera a). 3.   Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre, dal momento in cui gli obblighi finanziari sono stabiliti, risorse liquide sufficienti, in tutte le valute nelle quali opera, per effettuare regolamenti in giornata di obblighi finanziari in un ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Gli scenari di stress includono: a) l'inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità al paragrafo 11. 4.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a), in uno dei seguenti modi: a) in denaro contante nell'ambito dell'Eurosistema; ovvero b) in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*5) e nell'indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (*6) purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati. 5.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 4 ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti: a) linee di credito irrevocabili; b) swap in valuta irrevocabili; c) pronti contro termine irrevocabili; d) attività definite all'articolo 7, paragrafo 1, detenute da un depositario; e) investimenti. Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell'intervallo temporale che permette di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di mercato. Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato. 6.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o pagamenti unilaterali in valute diverse dall'euro detiene ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 con le modalità definite nel paragrafo 5. 7.   Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base a una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme, ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, il gestore dello SPIS si assicura che tali attività soddisfino i requisiti di cui al primo periodo del presente paragrafo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull'idoneità delle garanzie. 8.   Al gestore dello SPIS non è consentito presumere l'erogazione di credito d'urgenza da parte di banche centrali. 9.   Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS ai sensi del paragrafo 3: a) disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. Il gestore dello SPIS riesamina con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all'obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS. 10.   Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile. 11.   Il gestore dello SPIS determina, mediante prove di stress rigorose, l'ammontare della liquidità necessaria a soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne verifica regolarmente la sufficienza. Nell'effettuare le prove di stress, il gestore dello SPIS prende in considerazione un'ampia gamma di scenari pertinenti, inclusi gli inadempimenti di uno o più partecipanti nello stesso giorno o per due o più giorni consecutivi. Considerando tali scenari, si tiene conto dell'architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi inclusi banche di regolamento, agenti nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più giorni. 12.   Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene denaro contante e altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Il gestore istituisce procedure chiare per segnalare i risultati delle prove di stress al Consiglio e li utilizza per valutare l'adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche. 13.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure: a) rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte; b) sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari; c) indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5. (*5)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)." (*6)  Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).»;" 7. all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti per altri SPIS si adopera per consentire a tali SPIS di provvedere al regolamento anche in situazioni di emergenza.»; 8. l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Rischio di impresa 1.   Il gestore dello SPIS istituisce un robusto sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive. 2.   Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, di liquidazione ordinata come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 4. 3.   Il gestore dello SPIS, sulla base del proprio profilo di rischio d'impresa e del tempo richiesto per attuare un risanamento e/o una liquidazione ordinata delle operazioni e dei servizi critici, determina l'ammontare delle attività richiesto per attuare il piano di cui al paragrafo 2. Tale ammontare non è inferiore a quello rappresentato dalle spese operative correnti per un periodo di sei mesi. 4.   A copertura dell'importo di cui al paragrafo 3, il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare a operare e prestare servizi. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura dell'inadempienza dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli articoli 6 e 8. Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti patrimoniali può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a standard patrimoniali internazionali basati sul rischio. 5.   Le attività di cui al paragrafo 4 detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità abbastanza elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità e sono segregate dalle attività del gestore dello SPIS utilizzate per le operazioni giornaliere. Il gestore dello SPIS è in grado di realizzare tali attività a copertura del rischio commerciale con effetti negativi suil prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali. 6.   Il gestore dello SPIS elabora un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 3. 7.   Agli SPIS dell'Eurosistema non si applicano i paragrafi da 3 a 6.»; 9. l'articolo 15 è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Il gestore dello SPIS riesamina e sottopone a revisione e verifica i sistemi, le politiche operative, le procedure e i controlli periodicamente e dopo cambiamenti significativi.»; b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Il gestore dello SPIS istituisce un quadro efficace per la resilienza cyber con la messa in atto di misure appropriate di governo societario per gestire il rischio cyber. Il gestore dello SPIS individua le operazioni critiche e le attività che le sostengono e mette in atto misure adeguate a proteggerle da attacchi cyber, individuare tali attacchi, rispondere ad essi e recuperare dopo che tali attacchi sono stati portati. Tali misure sono testate regolarmente. Il gestore dello SPIS si assicura di possedere un'elevata consapevolezza situazionale delle minacce cyber. Il gestore dello SPIS si assicura che sia messo in atto di un processo di apprendimento permanente, che si evolva in modo da permettergli di adattare tempestivamente il proprio quadro per la resilienza cyber alla struttura dinamica dei rischi cyber, ogni qualvolta ciò si renda necessario.»; 10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Criteri di accesso e partecipazione 1.   Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione non discriminatori ai servizi dello SPIS per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale. 2.   I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati agli specifici rischi dello SPIS. In conformità al principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano le minime restrizioni possibili all'accesso. Se il gestore dello SPIS nega l'accesso a un soggetto che ne ha fatto richiesta, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un'analisi globale del rischio. 3.   Il gestore dello SPIS verifica che i partecipanti rispettino costantemente i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione e rende noti pubblicamente gli aspetti fondamentali rilevanti di tali procedure. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.»; 11. all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Tali informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati: a) l'attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in proporzione all'attività a livello di sistema; b) il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti; c) i volumi o i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto; d) i volumi o i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quella del partecipante diretto tramite il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS. 2.   Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di incidere sullo SPIS tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1.»; 12. l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Poteri dell'autorità competente 1.   L'autorità competente ha il potere di: a) Ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all'autorità competente senza indebito ritardo; b) richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS. L'autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore dello SPIS informa l'autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati soddisfatti; c) condurre ispezioni in loco o delegarne l'esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione dell'ispezione, l'autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso. 2.   La BCE adotta una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1.»; 13. sono inseriti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter: «Articolo 21 bis Organizzazione delle attività di sorveglianza Un'autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l'osservanza da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Articolo 21 ter Riservatezza Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un'autorità competente in via riservata possono essere condivise con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 37.1, dello Statuto del SEBC.»; 14. l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Misure correttive 1.   Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPI non si conformi al presente regolamento, l'autorità competente: a) comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura inosservanza o della sospetta inosservanza; e b) offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni. 2.   Tenuto conto delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l'autorità competente può imporre nei confronti del gestore dello SPIS misure correttive al fine di rimediare all'inosservanza e/o evitare che questa si ripeta. 3.   L'autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri che l'inosservanza è talmente grave da richiedere l'adozione di un intervento immediato. Essa motiva la propria decisione. 4.   Un'autorità competente diversa dalla BCE la informa senza indebito ritardo della propria intenzione di imporre misure correttive nei confronti di un gestore di SPIS. 5.   Le misure correttive possono essere imposte indipendentemente o parallelamente alle sanzioni irrogate ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (*7). 6.   LA BCE adotta una decisione sulla procedura da seguire ove siano imposte misure correttive. (*7)  Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).»;" 15. L'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Sanzioni In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni. Tali sanzioni sono conformi al regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (*8). La BCE adotta una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni. (*8)  Regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).»;" 16. L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Riesame Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.»
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