Art. 5

Registrazione delle catture

In vigore dal 30 ott 2017
Registrazione delle catture Gli Stati membri interessati garantiscono che le catture effettuate con l'attrezzo da pesca di cui all' siano registrate separatamente dalle catture effettuate con altri attrezzi da pesca.
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Registrazione delle catture (Art. 5 Regolamento (UE) 2018/47) — Testo vigente | Portale Normativo