Art. 3
Definizioni
In vigore dal 30 ott 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«reti da traino T90», reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino;
b)
«Stati membri interessati», Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2018:47:oj#art-3