Art. 3

In vigore dal 25 ott 2017
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1o marzo 2018. L’articolo 10, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013, come modificato dal presente regolamento, come pure l’articolo 11, paragrafi da 2 a 6, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013, come modificato dal presente regolamento, non si applicano ai gestori in carica in relazione ai fondi per il venture capital qualificati e ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, esistenti al 1o marzo 2018 per il periodo di durata di tali fondi residuo a tale data. Tali gestori assicurano di essere in grado di giustificare in ogni momento la sufficienza dei loro fondi propri per mantenere la continuità operativa.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2017/1991 — Testo vigente | Portale Normativo