Art. 1
In vigore dal 25 ott 2017
Il regolamento (UE) n. 345/2013 è così modificato:
1)
l’, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli da 3 a 6, l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere c), e i), gli articoli da 14 bis a 19, l’articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento si applicano ai gestori di organismi d’investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE che gestiscono portafogli di fondi di venture capital qualificati e intendono usare la denominazione “EuSEF” per la commercializzazione di tali fondi nell’Unione.»;
2)
all’, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
al momento del primo investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato in quell’impresa, soddisfa una delle seguenti condizioni:
—
non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e impiega fino a 499 dipendenti,
—
è una piccola o media impresa quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE, quotata su un mercato di crescita delle PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, di tale direttiva.
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
b)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha la sede legale;»;
c)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
“autorità competente”:
i)
per i gestori di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
ii)
per i gestori di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, l’autorità competente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
iii)
per i fondi per il venture capital qualificati, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il fondo per il venture capital qualificato;»;
d)
è inserita la lettera seguente:
«n) “autorità competente dello Stato membro ospitante”: l’autorità di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui è commercializzato il fondo per il venture capital qualificato.»;
3)
all’articolo 7, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
trattano gli investitori in modo corretto. Ciò non osta a un trattamento più favorevole degli investitori privati rispetto a un investitore pubblico, purché tale trattamento sia compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, in particolare con l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (*2) e figuri nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo;
(*2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).»;"
4)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sia i fondi per il venture capital qualificati gestiti internamente che i gestori esterni di fondi per il venture capital qualificati dispongono di un capitale iniziale di 50 000 EUR.»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. I fondi propri corrispondono in ogni momento ad almeno un ottavo delle spese generali fisse sostenute dal gestore durante l’esercizio precedente. L’autorità competente dello Stato membro d’origine ha la facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un gestore rispetto all’anno precedente. Ove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato non abbia portato a termine un anno di attività, l’obbligo corrisponde a un ottavo delle spese generali fisse previste nel suo piano imprenditoriale, a meno che l’autorità competente dello Stato membro d’origine non richieda un adeguamento di detto piano.
4. Se il valore dei fondi per il venture capital qualificati gestiti dal gestore supera i 250 000 000 EUR, il gestore fornisce un importo aggiuntivo di fondi propri. Tale importo aggiuntivo è pari allo 0,02 % dell’importo di cui il valore totale dei fondi per il venture capital qualificati supera 250 000 000 EUR.
5. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può autorizzare il gestore di fondi per il venture capital qualificati a non fornire fino al 50 % dell’importo aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 4 se tale gestore beneficia di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un’impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo soggetto a norme prudenziali che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell’Unione.
6. I fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti nel breve termine e non includono posizioni speculative.»;
5)
all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine mette a disposizione dell’autorità competente di ciascun fondo per il venture capital qualificato interessato, dell’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e dell’ESMA tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in maniera tempestiva e attraverso le procedure di cui all’articolo 22.»;
6)
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione dei suoi fondi per il venture capital qualificati;»
7)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;
b)
al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa i gestori di cui al paragrafo 1 in merito alla loro registrazione quali gestori di un fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui essi hanno fornito tutte le informazioni di cui al predetto paragrafo.
5. Una registrazione effettuata conformemente al presente articolo costituisce registrazione ai fini dell’, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE in relazione alla gestione di fondi per il venture capital qualificati.
6. Il gestore di un fondo per il venture capital qualificato di cui al presente articolo notifica all’autorità competente dello Stato membro d’origine qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la sua registrazione iniziale a norma del presente articolo prima che dette modifiche prendano effetto.
Ove decida di imporre limitazioni o di respingere le modifiche di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa il gestore del fondo per il venture capital qualificato, entro un mese dal ricevimento della notifica, di tali modifiche. L’autorità competente può prorogare tale termine di un mese al massimo se lo ritiene necessario in considerazione delle circostanze specifiche del caso, previa notifica al gestore del fondo per il venture capital qualificato. Le modifiche possono essere attuate se l’autorità competente interessata non vi si oppone entro il relativo periodo di valutazione.
7. Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può definire progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 e le condizioni di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;
8)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 14 bis
1. I gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/61/UE chiedono la registrazione dei fondi per il venture capital qualificati per cui intendono utilizzare la denominazione “EuVECA”.
2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 è rivolta all’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato e contiene i seguenti elementi:
a)
il regolamento o gli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato;
b)
le informazioni sull’identità del depositario;
c)
le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1;
d)
un elenco degli Stati membri in cui i gestori di cui al paragrafo 1 hanno stabilito o intendono stabilire fondi per il venture capital qualificati.
Ai fini del primo comma, lettera c), le informazioni sulle disposizioni adottate per conformarsi ai requisiti di cui al capo II devono fare riferimento alle disposizioni adottate per conformarsi agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i).
3. Qualora l’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato e l’autorità competente dello Stato membro d’origine siano diverse, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato chiede all’autorità competente dello Stato membro d’origine se il fondo per il venture capital qualificato rientri nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del gestore a gestire FIA e se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a).
L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato può altresì chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine chiarimenti e informazioni riguardo alla documentazione di cui al paragrafo 2.
L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce una risposta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta presentata dall’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato.
4. I gestori di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che hanno già fornito a norma della direttiva 2011/61/UE.
5. Dopo aver valutato la documentazione ricevuta conformemente al paragrafo 2 e aver ricevuto tutti i chiarimenti e le informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato registra un fondo come fondo per il venture capital qualificato se il gestore di tale fondo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
6. L’autorità competente di un fondo per il venture capital qualificato informa il gestore di cui al paragrafo 1 in merito alla registrazione del fondo quale fondo per il venture capital qualificato entro due mesi dal momento in cui il gestore ha fornito tutta la documentazione di cui al paragrafo 2.
7. La registrazione ai sensi del presente articolo è valida nell’intero territorio dell’Unione e consente di commercializzare tali fondi in tutta l’Unione con la denominazione “EuVECA”.
8. Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
9. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
10. L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.
Articolo 14 ter
Gli Stati membri assicurano che ogni eventuale rifiuto di registrare un gestore di cui all’articolo 14 o un fondo di cui all’articolo 14 bis sia motivato, sia notificato ai gestori di cui a tali articoli e sia soggetto al diritto di ricorso dinanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità nazionale. Tale diritto di ricorso si applica anche per la registrazione qualora non sia stata presa nessuna decisione in merito alla registrazione due mesi dopo che il gestore ha fornito tutte le informazioni richieste. Gli Stati membri possono esigere che un gestore esaurisca i mezzi di ricorso amministrativo preliminari previsti a norma del diritto nazionale prima di avvalersi di tale diritto di ricorso.»;
9)
all’articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione di un fondo per il venture capital qualificato e ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui un gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare i fondi o ogni cancellazione dallo stesso.
Ai fini del primo comma, l’autorità competente di un fondo di venture capital qualificato registrato a norma dell’articolo 14 bis notifica immediatamente all’autorità competente dello Stato membro d’origine, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all’ESMA ogni aggiunta nel registro o ogni cancellazione dal registro di un fondo per il venture capital qualificato o ogni aggiunta nell’elenco degli Stati membri in cui il gestore del fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare il fondo o ogni cancellazione dallo stesso.
2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante non impongono ai gestori di fondi per il venture capital qualificati requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei loro fondi per il venture capital qualificati, né prescrivono un obbligo di approvazione della commercializzazione prima dell’inizio. Tra tali requisiti o procedure amministrative rientrano commissioni e altri oneri.»;
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 16 bis
1. Al fine di organizzare ed effettuare verifiche inter pares conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, e all’articolo 14 bis, paragrafo10, l’autorità competente dello Stato membro d’origine o, se diversa, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato assicura che le informazioni finali sulla base delle quali è stata concessa la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, nonché all’articolo 14 bis, paragrafo 2, siano messe a disposizione dell’ESMA in maniera tempestiva dopo la registrazione. Tali informazioni sono messe a disposizione attraverso le procedure di cui all’articolo 22.
2. Al fine di garantire l’uniforme applicazione del presente articolo, l’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti formulari, modelli e procedure standard per la trasmissione delle informazioni da mettere a disposizione dell’ESMA conformemente al paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
11)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
1. L’ESMA gestisce una banca dati centrale che è accessibile pubblicamente su internet, e che contiene l’elenco di tutti i gestori di fondi per il venture capital qualificati che utilizzano la denominazione “EuVECA” e dei fondi per il venture capital qualificati per i quali essi usano tale denominazione, nonché dei paesi in cui tali fondi sono commercializzati.
2. L’ESMA fornisce sul suo sito web link alle informazioni pertinenti relative ai paesi terzi che soddisfano il requisito applicabile di cui all’, primo comma, lettera d), punto iv).»;
12)
all’articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Per un gestore di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine è responsabile della vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione predisposti dal gestore, in modo tale che tale gestore sia nella posizione di conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti i fondi per il venture capital qualificati che gestisce.
1 ter. Per un fondo per il venture capital qualificato gestito da un gestore di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte del fondo per il venture capital qualificato, delle norme di cui agli articoli 5 e 6 e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e i). L’autorità competente del fondo per il venture capital qualificato è altresì responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte di tale fondo, degli obblighi previsti dal regolamento o dagli atti costitutivi del fondo.»;
13)
all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:
«L’ESMA organizza ed effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per rafforzare la coerenza delle procedure relative ai poteri di vigilanza e di indagine esercitati dalle autorità competenti a norma del presente regolamento.»;
14)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, «16 maggio 2015» è sostituito da «2 marzo 2020»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. I gestori di cui all’, paragrafo 1, rispettano in ogni momento il presente regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione del presente regolamento, compresi ogni perdita o danno che ne deriva.
I gestori di cui all’, paragrafo 2, rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE. Essi sono responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento e sono responsabili ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Tali gestori sono anche responsabili di ogni perdita o danno derivanti dalla violazione del presente regolamento.»;
15)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorità competente adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2, a seconda dei casi, qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
utilizzi la denominazione “EuVECA” senza essere registrato ai sensi dell’articolo 14, o il fondo per il venture capital qualificato non sia registrato ai sensi dell’articolo 14 bis;»;
iii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell’articolo 14 o dell’articolo 14 bis;»;
b)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l’autorità competente, ove opportuno:
a)
adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli articoli 5 e 6, all’articolo 7, lettere a) e b), nonché agli articoli da 12 a 14 bis, a seconda dei casi;
b)
proibisce al gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato l’utilizzo della denominazione “EuVECA” e cancella dal registro tale gestore o il fondo per il venture capital qualificato.
3. L’autorità competente di cui al paragrafo 1 informa, senza indugio, ogni altra pertinente autorità competente, le autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l’ESMA della cancellazione dal registro di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o di un fondo per il venture capital qualificato.
4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione “EuVECA” nell’Unione viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante, a seconda dei casi, informa senza indugio l’ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato si sia reso responsabile di una delle violazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere da a) a i).
L’ESMA può formulare, nel rispetto del principio di proporzionalità, raccomandazioni conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rivolte alle autorità competenti interessate affinché adottino o le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo o si astengano dall’adottare tali misure.»;
16)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis
I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione ai gestori di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
17)
l’articolo 26 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, lettera a), «22 luglio 2017» è sostituito da «2 marzo 2022»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Parallelamente al riesame ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto concerne i gestori registrati a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, la Commissione analizza:
a)
la gestione dei fondi per il venture capital qualificati e l’opportunità di introdurre modifiche al quadro giuridico, compresa l’opzione di un passaporto di gestione; e
b)
l’adeguatezza della definizione di commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati e l’impatto che tale definizione e le divergenti interpretazioni nazionali della stessa hanno sul funzionamento e sulla redditività dei fondi per il venture capital qualificati e sulla distribuzione transfrontaliera di tali fondi.
A seguito di tale riesame, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1991:oj#art-1