Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014

In vigore dal 25 ott 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 283/2014 Il regolamento (UE) n.283/2014 è così modificato: 1) all', paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «h)   “punto di accesso locale senza fili”: apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.»; 2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali.»; 3) l'articolo 5 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono sostenute da: a) sovvenzioni; e/o b) altre forme di assistenza finanziaria che non includono gli strumenti finanziari.»; b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»; 4) all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente: «8 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili, di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato per essere ammissibili al finanziamento.»; 5) all'articolo 8, paragrafo 9, è aggiunta la lettera seguente: «d) del numero di connessioni ai punti di accesso locali senza fili realizzati da azioni che attuano la sezione 4 dell'allegato.»; 6) nell'allegato è aggiunta la sezione seguente: «SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI Le azioni devono essere finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, per poter beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini dell'accessibilità, tali azioni forniscono l'accesso ai servizi almeno nelle lingue pertinenti dello Stato membro interessato nonché, nella misura del possibile, in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all', punto 1, della direttiva (UE) n. 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili. Le azioni intraprese per la fornitura di connettività locale senza fili sono ammesse a beneficiare del finanziamento se: 1) sono attuate da un ente pubblico, quale indicato al secondo comma, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni; 2) si basano su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che: a) sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità; e b) agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali; 3) utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati; 4) rispettino i principi di neutralità tecnologica al livello del backhaul, di uso efficiente del finanziamento pubblico e della capacità di adattamento dei progetti rispetto alle migliori offerte tecnologiche; 5) si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza. Non sono ammissibili al finanziamento le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, esistenti nello stesso spazio pubblico. Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzitutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe. Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri ad azioni che soddisfano le condizioni esposte nella presente sezione alla luce del numero di proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). La dotazione complessiva dei fondi a norma di ciascun bando include tutti gli Stati membri da cui sono ricevute proposte ammissibili. Le azioni finanziate nell'ambito della presente sezione sono operative e attentamente monitorate dalla Commissione per almeno tre anni. Successivamente al periodo operativo la Commissione continua a fornire una panoramica delle funzionalità di tali azioni ed eventualmente contribuire alle iniziative future. (*2)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).» "
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