Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013
In vigore dal 25 ott 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1316/2013
Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:
1)
all', il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1) “progetto di interesse comune”: un progetto identificato nel regolamento (UE) n. 1315/2013, nel regolamento (UE) n. 347/2013 o nel regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).»;"
2)
all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel settore delle telecomunicazioni, l'MCE sostiene le azioni che perseguono gli obiettivi precisati nel regolamento (UE) n. 283/2014.»;
3)
all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
settore delle telecomunicazioni: 1 066 602 000 EUR;»;
4)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, nonché le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione, in particolare sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune e le azioni di sostegno al programma identificate nel regolamento (UE) n. 283/2014 e che soddisfano i criteri di ammissibilità e/o le condizioni stabiliti in conformità di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento come segue:
a)
i servizi generici, le piattaforme di servizi essenziali e le azioni di sostegno al programma sono finanziati mediante sovvenzioni e/o appalti;
b)
le azioni nel settore delle reti a banda larga sono finanziate mediante strumenti finanziari;
c)
le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziarie che non includono gli strumenti finanziari.»;
5)
all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro adottati conformemente all'articolo 17 del presente regolamento, senza indicare singoli richiedenti. Tale accordo elimina la necessità per gli Stati membri di approvare ogni singola richiesta.»;
6)
all'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione tale da coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.»;
7)
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli strumenti finanziari istituiti in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di entità che realizzano azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune definiti nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014, e al conseguimento dei relativi obiettivi. Tali strumenti finanziari si basano su valutazioni ex ante delle imperfezioni di mercato o situazioni di investimento non ottimali e delle necessità di investimento. Le principali modalità, condizioni e procedure relative a ciascuno strumento finanziario sono esposte nella parte III dell'allegato I del presente regolamento.»;
8)
all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'adozione dei programmi di lavoro pluriennali e dei programmi di lavoro annuali settoriali, la Commissione fissa i criteri di selezione e aggiudicazione coerentemente con gli obiettivi e le priorità stabiliti negli del presente regolamento e nei regolamenti (UE) n. 1315/2013, (UE) n. 347/2013 e (UE) n. 283/2014. Al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione la Commissione tiene conto degli orientamenti generali stabiliti nella parte V dell'allegato I del presente regolamento.»;
9)
all'articolo 22 sono aggiunti i commi seguenti:
«La certificazione delle spese di cui al secondo comma del presente articolo non è obbligatoria per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.
L'obbligo di informare annualmente la Commissione di cui al terzo comma del presente articolo non si applica per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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