Art. 69
Registrazione per il trattamento automatizzato
In vigore dal 12 ott 2017
Registrazione per il trattamento automatizzato
1. L’EPPO registra nei sistemi di trattamento automatizzato le operazioni seguenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l’ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l’identità dei destinatari di tali dati personali operativi.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell’autocontrollo, per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell’ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
3. L’EPPO mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
Storico versioni
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