Art. 6
Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie
In vigore dal 4 ott 2017
Valutazione e frequenza delle informazioni finanziarie
1. Le informazioni finanziarie prodotte conformemente agli sono valutate da un revisore dei conti indipendente e abilitato alla certificazione.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è fornita sotto forma di una relazione che assicuri:
a)
un quadro fedele e affidabile delle informazioni finanziarie prodotte dallo schema di carte di pagamento e dal soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
b)
la coerenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie con i quadri contabili per la redazione dei bilanci dello schema di carte di pagamento e del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
c)
la coerenza delle informazioni finanziarie con le politiche di attribuzione degli esercizi precedenti o, nel caso in cui manchi tale coerenza, una spiegazione dei motivi per cui la politica di attribuzione è stata modificata e una rideterminazione degli importi degli esercizi precedenti.
3. Le informazioni finanziarie di cui agli sono trasmesse al revisore dei conti di cui al paragrafo 1 su base annua e sono messe a completa disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, unitamente alla valutazione del revisore dei conti indipendente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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