Art. 4
Attribuzione dei costi e dei ricavi
In vigore dal 4 ott 2017
Attribuzione dei costi e dei ricavi
1. Le informazioni finanziarie di cui all', paragrafo 1, si basano su un'attribuzione dei costi e dei ricavi allo schema di carte di pagamento o al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni conforme alle regole seguenti:
a)
i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento sono attribuiti al soggetto incaricato del trattamento delle operazioni;
b)
i costi e i ricavi che sono direttamente imputabili allo schema di carte di pagamento sono attribuiti allo schema di carte di pagamento;
c)
i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili alla prestazione di servizi di trattamento o allo schema di carte di pagamento sono attribuiti in base a un sistema contabile basato sulla metodologia ABC (Activity Based Costing) che prevede l'attribuzione dei costi e dei ricavi indiretti in base al consumo effettivo da parte del soggetto incaricato del trattamento delle operazioni o dello schema di carte di pagamento;
d)
i costi e i ricavi che non sono direttamente imputabili e che non possono essere attribuiti secondo la metodologia ABC sono attribuiti secondo una metodologia contabile documentata in una nota di accompagnamento.
2. La nota di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera d), indica, per ciascun costo e per ciascun ricavo, nell'ambito di tale metodologia:
a)
il criterio di attribuzione;
b)
la motivazione di tale criterio.
Storico versioni
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