Art. 18
Mezzi elettronici
In vigore dal 28 set 2017
Mezzi elettronici
1. Se il riepilogo delle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del riepilogo delle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 17:
(a)
in deroga all', paragrafo 3, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all', paragrafo 3;
(b)
se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del riepilogo delle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci;
(c)
usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del riepilogo delle spese, il simbolo comune, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni.
2. Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel riepilogo delle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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