Art. 16
Informazioni supplementari
In vigore dal 28 set 2017
Informazioni supplementari
1. Nella tabella «Informazioni supplementari» i prestatori di servizi di pagamento presentano qualsiasi informazione che vada oltre le informazioni di cui agli articoli da 2 a 15, direttamente collegata ai servizi o alle spese sostenute o agli interessi addebitati o maturati, ovvero ai tassi di interesse applicati, di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese. Le informazioni supplementari presentate in tale tabella includono le informazioni richieste dalle disposizioni nazionali.
2. Nel compilare la tabella i prestatori di servizi di pagamento seguono il formato di presentazione stabilito dal presente regolamento, ove applicabile.
3. I prestatori di servizi di pagamento cancellano tale tabella se non forniscono informazioni del tipo precisato al paragrafo 1.
Storico versioni
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