Art. 5

Procedura di comitato

In vigore dal 13 set 2017
Procedura di comitato 1.   Ai fini dell'attuazione dell', paragrafo 1, lettera a), e dell' del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/1566) — Testo vigente | Portale Normativo