Art. 1
Regimi preferenziali
In vigore dal 13 set 2017
Regimi preferenziali
1. Oltre ai contingenti a dazio zero stabiliti dall'accordo di associazione, i prodotti agricoli elencati negli allegati I e II del presente regolamento sono ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina entro i limiti dei contingenti a dazio zero dell'Unione stabiliti in tali allegati. Tali contingenti a dazio zero sono gestiti come segue:
a)
i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b)
i contingenti a dazio zero per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in conformità dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli atti di esecuzione e delegati adottati a norma di tale articolo.
2. I dazi doganali preferenziali all'importazione nell'Unione di alcuni prodotti industriali originari dell'Ucraina si applicano in conformità dell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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