Art. 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

In vigore dal 13 set 2017
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali L'ammissione dell'Ucraina ai contingenti a dazio zero e ai dazi doganali preferenziali all'importazione di cui all' è subordinata alle condizioni seguenti: a) rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I dello stesso relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, e al protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; i contingenti a dazio zero e i dazi doganali preferenziali all'importazione introdotti dall' del presente regolamento si applicano alle merci originarie di territori che non sono sotto il controllo effettivo del governo ucraino o spedite da tali territori, se tali merci sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per esame e se il rispetto delle condizioni di ammissione ai regimi preferenziali è stato verificato in conformità dell'accordo di associazione; b) a decorrere dal 1 ottobre 2017, astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie; c) rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto come pure sforzi continui e sostenuti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e le attività illecite di cui agli dell'accordo di associazione; e d) rispetto costante da parte dell'Ucraina degli obblighi di cooperazione su questioni riguardanti occupazione, politica sociale e pari opportunità in conformità del capo 13 del titolo IV (Commercio e sviluppo sostenibile) e del capo 21 del titolo V (Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità) dell'accordo di associazione, e degli obiettivi di cui all'articolo 420 dello stesso.
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