Art. 5
Obblighi delle entità autorizzate
In vigore dal 13 set 2017
Obblighi delle entità autorizzate
1. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli stabiliscono e seguono le proprie prassi al fine di provvedere a:
a)
distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b)
adottare opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c)
prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate;
d)
pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).
Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro stabiliscono e seguono le prassi di cui al primo comma nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'.
2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli forniscono le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, altre entità autorizzate o titolari dei diritti:
a)
l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
b)
il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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