Art. 3
Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi
In vigore dal 13 set 2017
Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi
Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un'entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale realizzata in conformità della normativa nazionale adottata a norma della direttiva (UE) 2017/1564.
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