Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 25 ago 2017
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per la prima volta alla prima data di riferimento per la segnalazione che cade nell’esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2017.
3. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE dal 1o gennaio 2018.
4. Il presente regolamento si applica ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE dal 1o gennaio 2018.
5. Fatto salvo quanto sopra esposto la BCE può decidere, su richiesta di una ANC, di applicare questo regolamento ai soggetti vigilati meno significativi che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e stabiliti nello Stato membro di tale ANC dal 1o gennaio 2019 nel caso in cui una tale disciplina contabile nazionale sia incompatibile con gli IFRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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