Art. 1

Modifiche

In vigore dal 25 ago 2017
Modifiche Il regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue: (1) L’ è sostituito dal seguente: « Oggetto e principi generali 1.   Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di: a) enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013; b) enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE; c) enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative; d) enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo: e) enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; f) enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE; g) enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative. 2.   In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi. 3.   Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata. 3 bis.   Nel caso in cui gli enti impresa madre applichino un metodo di consolidamento individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tali enti soddisfano i requisiti imposti nel presente regolamento su base individuale applicando solo il metodo di consolidamento individuale. 4.   Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione. 5.   Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, devono essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi le metodologie di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono applicate dai relativi soggetti vigilati su base individuale o consolidata. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. I punti dati all’interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati. 6.   Le succursali significative e meno significative possono comunicare le informazioni che sono tenute a fornire ai sensi del presente regolamento all’ANC di riferimento tramite l’ente creditizio dal quale sono state stabilite.»; (2) L’ è modificato come segue: a) il punto 3 è soppresso; b) sono inseriti i seguenti punti da 6) a 9): «6) per “ente creditizio significativo” si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo; 7) per “ente creditizio meno significativo” si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo; 8) per “succursale significativa” si intende una succursale che è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante; 9) per “succursale meno significativa” si intende una succursale che non è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo significativo ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.»; (3) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato 1.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo. 2.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.»; (4) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «TITOLO II SEGNALAZIONI DA PARTE DI ENTI CREDITIZI SIGNIFICATIVI SU BASE CONSOLIDATA E SU BASE INDIVIDUALE E DA PARTE DI SUCCURSALI SIGNIFICATIVE SU BASE INDIVIDUALE »; (5) il capo I del titolo II è sostituito dal seguente: « CAPO I Segnalazioni su base consolidata Articolo 4 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 In conformità all’articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dagli del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 su base consolidata. Articolo 5 Formato e frequenza della segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE In conformità all’articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all’articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dagli del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.»; (6) la rubrica del capitolo II del titolo II è sostituita dalla seguente: « CAPO II Segnalazioni su base individuale »; (7) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative 1.   I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative. 2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III a tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo. 3.   Gli enti creditizi significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative. 4.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV a tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo. 5.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a: a) attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili; b) esposizioni e attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto; c) operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato; d) regole di valutazione, compresi metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili e applicati dal soggetto vigilato. 6.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici. 7.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo segnalano le informazioni specificate nei modelli, 17.1, 17.2 e 17.3 degli Allegati III e IV, e nel modello 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 esclusivamente se redigono bilanci consolidati. 8.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, le succursali significative non sono tenute a segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.1, 17.2 e 17.3 degli allegati III e IV, e nei modelli 40.1 e 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.»; (8) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Articolo 7 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo»; (9) L’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato I.»; (10) L’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento.»; (11) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi significativi e succursali significative 1.   Le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione. 4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio: a) per gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per le succursali meno significative: il decimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; b) per gli enti creditizi significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. 5.   Le ANC decidono quando gli enti creditizi significativi e le succursali significative debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»; (12) Il capo III del titolo II è sostituito dal seguente: « CAPO III Segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo Articolo 9 Formato e frequenza delle segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo 1.   Le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo sono segnalate con le modalità di seguito indicate: a) Gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS su base consolidata in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che li applicano per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 1 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano comunicate su base individuale all’ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. b) Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE. assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 2 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano fornite su base individuale all’ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. 1 bis.   Nel caso in cui più di un ente creditizio all’interno di un gruppo vigilato applichi requisiti prudenziali su base consolidata, il paragrafo 1 si applica solo all’ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante e al più alto livello di consolidamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni finanziarie concernenti le filiazioni il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro non sono segnalate. A tale fine, il valore totale delle attività è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio annuale più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. 3.   Le informazioni sono segnalate in conformità al paragrafo 1 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di una succursale superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Le segnalazioni effettuate in conformità al paragrafo 1 non sono richieste dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di euro. Articolo 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo 1.   Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento. 2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni concernenti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell’articolo 9, entro la fine della giornata lavorativa del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. 3.   Le ANC decidono quando gli enti creditizi debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»; (13) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «TITOLO III SEGNALAZIONI DA PARTE DI ENTI CREDITIZI MENO SIGNIFICATIVI SU BASE CONSOLIDATA E SU BASE INDIVIDUALE E DA PARTE DI SUCCURSALI MENO SIGNIFICATIVE SU BASE INDIVIDUALE »; (14) il capo I del titolo III è sostituito dal seguente: « CAPO I Segnalazioni su base consolidata Articolo 11 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata per gli enti creditizi meno significativi 1.   Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata. 2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I. 3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 4.   Gli enti creditizi meno meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata. Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I. 5.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. 7.   Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 4 e 5 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, su base consolidata, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 6 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, su base consolidata, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro. 8.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento. 9.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici. Articolo 12 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi 1.   Le informazioni segnalate da enti creditizi meno significativi su base consolidata di cui all’articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove agli enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata in base a un anno contabile che non corrisponde all’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione. 4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell’articolo 11 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d’invio: a) per gli enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; b) per gli enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a): il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. 5.   Le ANC decidono quando gli enti creditizi debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»; (15) la rubrica del capitolo II del titolo III è sostituita dalla seguente: « CAPITOLO II Segnalazioni su base individuale »; (16) L’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per succursali meno significative 1.   Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali meno significative. 2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I. 3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 4.   Gli enti creditizi meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative. 5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I. 6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 7.   I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni: a) le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6; b) una succursale meno significativa non segnala informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore o uguale a 3 miliaridi di euro. 8.   Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività dell’ente creditizio meno significativo e della succursale meno significativa è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. Se il valore totale delle attività di una succursale meno significativa non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base dei dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (*1). 9.   Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo o di una succursale meno significativa sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro. 10.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento. 11.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici. (*1)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" (17) L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo 1.   I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all’ANC di riferimento. 2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II. 3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 4.   I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. 5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II. 6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere. 7.   In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, le segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza effettuate dagli enti creditizi meno significativi il valore delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono le informazioni specificate nell’allegato III. A tale fine, il valore totale delle attività dell’ente creditizio meno significativo è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità. 8.   Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per le segnalazioni trimestrali successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro. 9.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento. 10.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.»; (18) L’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi e succursali meno significative 1.   Le informazioni riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative di cui agli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni: a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre; c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. I dati riferiti a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione. 4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative specificati negli articoli 13 e 14 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio: a) per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le succursali meno significative: il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; b) per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo: il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; 5.   Le ANC decidono quando gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.»; (19) L’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE Le ANC trasmettono le informazioni specificate nel presente regolamento secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute nell’articolo 6 della decisione BCE/2014/29.»; (20) l’articolo 18 è soppresso; (21) L’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Disposizioni transitorie 1.   Se un soggetto vigilato meno significativo diviene significativo prima del 1o gennaio 2018, esso è classificato ai fini del presente regolamento come soggetto vigilato significativo 18 mesi dopo la notifica della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). 2.   Se il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo su base individuale o consolidata supera 3 miliardi di euro prima del 1o gennaio 2018, esso inizia ad effettuare le segnalazioni in conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento alla prima data di riferimento per la segnalazione che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia. 3.   Se il valore totale delle attività di una filiazione stabilita in uno Stato membro non partecipante o un paese terzo supera 3 miliardi di euro prima del 1o gennaio 2018, le informazioni sono segnalate in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, alla prima data di riferimento che cade almeno 18 mesi dopo il superamento della soglia.»; (22) gli allegati I e II sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento; (23) l’allegato IV è sostituito dall’allegato II al presente regolamento; (24) l’allegato V è sostituito dall’allegato III al presente regolamento.
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Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2017/1538) — Testo vigente | Portale Normativo