Art. 46
Scambio di dati di programmazione
In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati di programmazione
1. Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B, C o D connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati:
a)
la produzione di potenza attiva e il volume e la disponibilità delle riserve di potenza attiva, su base giornaliera e infragiornaliera;
b)
senza indugio, eventuali indisponibilità o limitazioni della potenza attiva programmate;
c)
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; e
d)
in deroga alle lettere a) e b), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva.
2. Ciascun gestore di sistema HVDC fornisce ai TSO almeno i seguenti dati:
a)
il programma relativo alla potenza attiva e la potenza attiva disponibile su base giornaliera e infragiornaliera;
b)
senza indugio, le indisponibilità o le limitazioni della potenza attiva programmate; e
c)
eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva o della tensione.
3. Ciascun interconnettore in corrente alternata o gestore di linea fornisce ai TSO i dati relativi alle indisponibilità programmate o alle limitazioni della potenza attiva programmate.
Storico versioni
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