Art. 46 · Scambio di dati di programmazione

Art. 46

Scambio di dati di programmazione

In vigore dal 2 ago 2017
Scambio di dati di programmazione 1.   Ciascun SGU che sia un impianto di generazione titolare di un gruppo di generazione di tipo B, C o D connesso al sistema di trasmissione fornisce al TSO almeno i seguenti dati: a) la produzione di potenza attiva e il volume e la disponibilità delle riserve di potenza attiva, su base giornaliera e infragiornaliera; b) senza indugio, eventuali indisponibilità o limitazioni della potenza attiva programmate; c) eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva; e d) in deroga alle lettere a) e b), nelle regioni con un sistema di dispacciamento centrale, i dati richiesti dal TSO per la preparazione del suo programma di produzione di potenza attiva. 2.   Ciascun gestore di sistema HVDC fornisce ai TSO almeno i seguenti dati: a) il programma relativo alla potenza attiva e la potenza attiva disponibile su base giornaliera e infragiornaliera; b) senza indugio, le indisponibilità o le limitazioni della potenza attiva programmate; e c) eventuali limitazioni previste della capacità di controllo della potenza reattiva o della tensione. 3.   Ciascun interconnettore in corrente alternata o gestore di linea fornisce ai TSO i dati relativi alle indisponibilità programmate o alle limitazioni della potenza attiva programmate.
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