Art. 192
Entrata in vigore
In vigore dal 2 ago 2017
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli da 41 a 53 si applicano diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora altri articoli dispongano la produzione o l'utilizzo di dati descritti agli articoli da 41 a 53, nel periodo tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'inizio dell'applicazione degli articoli da 41 a 53, si fa uso degli ultimi dati equivalenti disponibili, in un formato determinato dall'entità responsabile della trasmissione dei dati, salvo diverso accordo.
L', paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631 e a decorrere dalla data di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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