Art. 11
Consultazione pubblica
In vigore dal 2 ago 2017
Consultazione pubblica
1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano le parti interessate, comprese le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro, in merito ai progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie di cui all', paragrafi 2 e 3. La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. Le proposte di termini e condizioni o metodologie presentate dai TSO a livello di Unione sono pubblicate e sottoposte a consultazione pubblica a livello di Unione. Per le proposte presentate dai TSO a livello regionale, la consultazione si svolge almeno a livello regionale. Le parti che presentano le proposte a livello bilaterale o multilaterale svolgono una consultazione pubblica almeno negli Stati membri interessati.
3. I TSO responsabili dell'elaborazione di proposte di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima della presentazione delle proposte ai fini dell'approvazione regolamentare. In ogni caso, insieme alla proposta si presenta una motivazione valida che giustifichi l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o metodologie o contemporaneamente ad essa.
Storico versioni
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