Art. 4

Procedure e formulari per le notifiche

In vigore dal 29 giu 2017
Procedure e formulari per le notifiche 1.   Le autorità competenti notificano all'ESMA le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014 mediante le interfacce offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure. 2.   Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono notificate all'ESMA mediante un file di notifica nel formato definito nell'allegato II.
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