Art. 2
Punti di contatto
In vigore dal 29 giu 2017
Punti di contatto
1. Ogni autorità competente designa un punto di contatto unico per l'invio delle informazioni di cui all' e per le comunicazioni sulle questioni relative alla trasmissione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1.
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui agli e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento di tali informazioni.
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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