Art. 6

Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali

In vigore dal 22 giu 2017
Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali Qualora, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri abbiano previsto sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato III. Tale modulo contiene i dati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate dall'autorità competente per le violazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE nel corso dell'anno civile precedente. Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.
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