Art. 5
Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e sulle misure
In vigore dal 22 giu 2017
Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e sulle misure
Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato II. Tale modulo contiene le informazioni concernenti tutte le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE imposte dall'autorità competente nel corso dell'anno civile precedente.
Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.
Storico versioni
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