Art. 2
Procedure e moduli per l'invio delle informazioni
In vigore dal 22 giu 2017
Procedure e moduli per l'invio delle informazioni
1. Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando le interfacce fornite dal sistema informatico creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione, la pubblicazione e lo scambio di tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate all'ESMA in un file di trasmissione mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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