Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 22 giu 2017
Punti di contatto 1.   Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la trasmissione delle comunicazioni riguardanti qualsiasi questione relativa all'invio delle informazioni a norma degli articoli da 2 a 6. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i punti di contatto designati a norma del primo comma. 2.   L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 1. 3.   L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1111:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo