Art. 6

Comunicazione della decisione

In vigore dal 19 giu 2017
Comunicazione della decisione L'autorità competente informa il richiedente, in forma cartacea, elettronica o in entrambe, della decisione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro il termine di sei mesi stabilito dall', paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
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