Art. 5
Comunicazione delle modifiche dei membri dell'organo di gestione
In vigore dal 19 giu 2017
Comunicazione delle modifiche dei membri dell'organo di gestione
1. Un'impresa di investimento comunica all'autorità competente tutte le modifiche relative ai membri dell'organo di gestione prima che esse siano efficaci.
Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile effettuarla prima che la modifica sia efficace, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.
2. L'impresa di investimento presenta le informazioni sulla modifica di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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