Art. 6

Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti

In vigore dal 15 giu 2017
Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti pubblicano immediatamente la decisione di cui all', lettera c). 2.   Le autorità competenti comunicano le decisioni di cui all', lettera d), contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo. 3.   L'autorità competente notificata comunica la decisione di cui all', lettera e), senza indebiti ritardi non appena riceve la comunicazione di cui all', lettera d).
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