Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 giu 2017
Ambito di applicazione Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni: a) pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione; b) comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente; c) pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione; d) comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione; e) comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).
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