Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 giu 2017
Ambito di applicazione
Il presente regolamento definisce il formato e la tempistica delle seguenti comunicazioni e pubblicazioni:
a)
pubblicazione, da parte di un operatore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, di un'impresa di investimento o di un operatore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, della sua decisione di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalla negoziazione;
b)
comunicazione delle decisioni di cui alla lettera a) all'autorità competente;
c)
pubblicazione, da parte dell'autorità competente, della sua decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
d)
comunicazione, da parte dell'autorità competente, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione uno strumento finanziario e, se del caso, gli strumenti derivati ad esso relativi o di revocare la sospensione;
e)
comunicazione, da parte dell'autorità competente notificata, all'ESMA e alle altre autorità competenti, della sua decisione di dare seguito a una decisione di cui alla lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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