Art. 12

Depositi ammissibili presso enti creditizi

In vigore dal 14 giu 2017
Depositi ammissibili presso enti creditizi L'FCM è autorizzato a investire in un deposito presso un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento; b) giunge a scadenza entro 12 mesi; c) è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro o, se la sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione ai sensi della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Depositi ammissibili presso enti creditizi (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo