Art. 11

Cartolarizzazioni ammissibili e ABCP

In vigore dal 14 giu 2017
Cartolarizzazioni ammissibili e ABCP 1.   L'FCM è autorizzato a investire in cartolarizzazioni e ABCP, purché la cartolarizzazione o ABCP sia sufficientemente liquida, abbia ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22 e che si tratti di: a) una cartolarizzazione di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (16); b) un'ABCP emessa da un programma ABCP che: i) è interamente garantita da un ente creditizio regolamentato che copre tutti i rischi di liquidità, di credito e di diluizione nonché i costi correnti delle operazioni e i costi correnti dell'intero programma in relazione all'ABCP, se necessario per garantire all'investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo a titolo dell'ABCP; ii) non è una ricartolarizzazione e le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione a livello di ciascuna operazione ABCP non includono alcuna posizione verso la cartolarizzazione; iii) non include una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) una cartolarizzazione o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS). 2.   L'FCM a breve termine può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile: a) la scadenza legale all'emissione delle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), è minore o uguale a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni; b) la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è pari o inferiore a 397 giorni; c) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni. 3.   L'FCM standard può investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile: a) la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni e ABCP di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari o inferiore a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni; b) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni. 4.   Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all', che modifica il presente articolo introducendo nelle disposizioni corrispondenti di tale regolamento un riferimento ai criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate. La modifica entra in vigore non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato o, se successiva, la data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del regolamento proposto sulle cartolarizzazioni STS. Ai fini del primo comma, i criteri che consentono di identificare le cartolarizzazioni e ABCP semplici, trasparenti e standardizzate comprendono almeno i seguenti elementi: a) requisiti relativi alla semplicità della cartolarizzazione, compresi il suo carattere di vendita effettiva e il rispetto delle norme relative all'assunzione delle esposizioni; b) requisiti relativi alla standardizzazione della cartolarizzazione, compresi gli obblighi di mantenimento del rischio; c) requisiti relativi alla trasparenza della cartolarizzazione, compresa la fornitura di informazioni ai potenziali investitori; d) per le ABCP, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), requisiti relativi al promotore e al sostegno del promotore al programma ABCP.
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Cartolarizzazioni ammissibili e ABCP (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/1131) — Testo vigente | Portale Normativo