Art. 5

Potenza del motore

In vigore dal 14 giu 2017
Potenza del motore 1.   Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore. Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore. L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW). 2.   La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali raccomandate ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla modifica al paragrafo 2 del presente articolo al fine di adattare al progresso ternico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO.
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