Art. 4

Stazza

In vigore dal 14 giu 2017
Stazza 1.   La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969. 2.   La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 m deve essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato I del presente regolamento. 3.   Quando la normativa dell'Unione fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nell'allegato I della convenzione del 1969.
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