Art. 43

Segnalazione delle sanzioni all’ESMA

In vigore dal 14 giu 2017
Segnalazione delle sanzioni all’ESMA 1.   L’autorità competente trasmette annualmente all’ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell’. L’ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale. Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale. 2.   Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA. 3.   Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative inflitte ma non pubblicate ai sensi dell’, paragrafo 2, primo comma, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale inflitta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.
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