Art. 4
Prospetto facoltativo
In vigore dal 14 giu 2017
Prospetto facoltativo
1. Quando un’offerta di titoli al pubblico o l’ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato esula dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’, paragrafo 3, o è esentata dall’obbligo di pubblicazione del prospetto conformemente all’, paragrafi 4 e 5, o all’, paragrafo 2, l’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ha il diritto di redigere volontariamente un prospetto in conformità del presente regolamento.
2. Tale prospetto redatto volontariamente e approvato dall’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità dell’, lettera m), comporta l’applicazione di tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto che deve essere redatto ai sensi del presente regolamento ed è soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento, sotto la vigilanza di detta autorità competente.
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