Art. 9

Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti

In vigore dal 14 giu 2017
Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti 1.   Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell’accesso allo stesso e della sua fruizione, conformemente agli , dopo tale data. 2.   Entro il 21 maggio 2018 il fornitore di un servizio di contenuti online fornito dietro pagamento di un corrispettivo in denaro verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la prestazione del servizio di contenuti online prima di tale data. Entro due mesi dalla data in cui il fornitore di un servizio di contenuti online fornito senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro fornisca per la prima volta il servizio in conformità dell’, il fornitore verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la fornitura del servizio di contenuti online prima di tale data.
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Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti (Art. 9 Regolamento (UE) 2017/1128) — Testo vigente | Portale Normativo