Art. 96
Procedura orale
In vigore dal 14 giu 2017
Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.
3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall'organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all' per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'.
Storico versioni
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