Art. 85

Rigetto della domanda

In vigore dal 14 giu 2017
Rigetto della domanda 1.   Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli , la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all' e all', ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 2.   La domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione. 3.   La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
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Rigetto della domanda (Art. 85 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo