Art. 85 · Rigetto della domanda

Art. 85

Rigetto della domanda

In vigore dal 14 giu 2017
Rigetto della domanda 1.   Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio UE, previsti dagli , la domanda di marchio di certificazione UE è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all' e all', ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. 2.   La domanda di marchio di certificazione UE è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione. 3.   La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.
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