Art. 202

Conversione di una designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri

In vigore dal 14 giu 2017
Conversione di una designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri 1.   Se una designazione dell'Unione tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione dell'Unione: a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli ; o b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli del presente regolamento. 2.   La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell', paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell' del presente regolamento. 3.   L'istanza di conversione è pubblicata. 4.   L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all', paragrafo 1. 5.   Se la trasformazione è richiesta a norma del presente articolo e dell', paragrafo 5, del presente regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all', paragrafo 5, del presente regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l', paragrafo 4, del protocollo di Madrid. 6.   L', paragrafi 3 e 5, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, mutatis mutandis. 7.   L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5. 8.   L', paragrafo 3, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, mutatis mutandis. L'Ufficio rigetta altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid non erano soddisfatte né alla data della designazione dell'Unione né alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all', paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio. 9.   Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio trasmette l'istanza senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione. 10.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano: a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7; b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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