Art. 198

Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale

In vigore dal 14 giu 2017
Nullità dell'efficacia di una registrazione internazionale 1.   È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione. 2.   La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l'Unione sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all' o di nullità di cui all' o all'. 3.   Se, ai sensi dell' o dell' del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all', paragrafo 6, del protocollo di Madrid. 4.   La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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