Art. 59

Motivi di nullità assoluta

In vigore dal 14 giu 2017
Motivi di nullità assoluta 1.   Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'; b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede. 2.   Il marchio UE, registrato in contrasto con le disposizioni dell', paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 3.   Se il motivo di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio UE è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.
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Motivi di nullità assoluta (Art. 59 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo