Art. 134

Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi UE

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni complementari in materia di competenza delle autorità giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchi UE 1.   Nello Stato membro le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù dell', paragrafo 1, le azioni diverse da quelle di cui all' vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti ratione loci e ratione materiae per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato. 2.   Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza a norma dell', paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo per un'azione diversa da quelle di cui all' riguardante un marchio UE, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.
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